L'Inchiesta: diario di bordo 1
Data: 21/06/2005 18.36
Argomento: l'Ospite


Da oggi comincia un "diario di bordo" dell'Inchiesta (con la I maiuscola).
 
Con un'avvertenza, anzi due, anzi tre, proprio perché mi voglio rovinare.
 
La prima: per parlare con una qualche cognizione di causa di un processo penale, bisognerebbe conoscerne gli atti, il che non è, almeno non ora e non qui.
 
Di conseguenza, tutto quanto leggerete di qui in avanti è il frutto di indiscrezioni, deduzioni logiche elaborate sulla base dell'esperienza, alle volte oroscopi o giù di lì.
 
La preghiera è pertanto quella di prendere il tutto con il dovuto beneficio di inventario e di essere clementi con gli inevitabili errori nei quali ci si andrà ad imbattere di qui in poi.
 
La seconda: ammesso che la cosa possa interessare a qualcuno, non abbiatevene a male, se preferisco mantenere l'anonimato.  L'uso di un nom de plume mi evita l'accusa di cercare facile pubblicità e mi permette di muovermi più agile ed impertinente.  Diciamo che sono uno che può avere una qualche idea di come funziona un processo penale e che - se proprio ci tenete - potete chiamarmi Golo, Golo profondo.
 
La terza: il diritto - ed è il suo bello - non è una scienza esatta o, per lo meno, non lo è al di là di certi limiti. Non posso quindi che invitare il lettore ad un approccio critico verso tutto - ma proprio tutto - quello che viene scritto o detto sulla vicenda; la raccomandazione vale, à plus fort raison, per le requisitorie a mezzo stampa, le memorie difensive via etere, i processi del lunedì, gli appelli del martedì e quant'altro.

 



Martedì, 21 giugno, 2005, S. Luigi Gonzaga (bisognerà prima o poi trovarlo, noi Genoani, un santo a cui votarci..).
Dove - tra tonitruanti titoloni di giornale - comincia a delinearsi la linea difensiva.
 
Delle intercettazioni telefoniche: almeno apparentemente, la legge parla chiaro.  Gli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale (di qui in poi: c.p.p.) sanzionano con l'inutilizzabilità la violazione del divieto di utilizzare in un procedimento diverso le intercettazioni telefoniche pur legittimamente disposte in un certo procedimento penale; ciò, a meno che il procedimento diverso non riguardi reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza degli autori.
 
Dunque, detta così è semplice, ma - in realtà - la nozione di procedimento diverso è tema su cui i giuristi si accapigliano da lunga pezza.  Che dire?  Il tema è molto tecnico ed il Vostro Golo profondo una risposta certa non ce l'ha (anche perchè una risposta certa non c'è).  Quel che si può dire con un certo margine di certezza è che la questione prescinde dal fatto che il procedimento-madre (per fare un esempio a caso: carte di credito clonate) e quello figlio (sempre per esempio: frode in competizioni sportive) abbiano numeri di registro diversi e siano anche affidati a diversi magistrati e che in un procedimento per il solo reato di frode in competizioni sportive non è consentito per legge procedere ad intercettazioni né telefoniche, né ambientali (art. 266 c.p.p.).
 
Infine, amor di verità vuol che si dica che - comunque - il risultato delle intercettazioni correttamente disposte e svolte nel procedimento-madre può essere legittimamante utilizzato come notizia di reato da cui far nascere il procedimento-figlio.
 
Detto questo, fateVi Voi un'idea: il Vs. aff. Golo di più non può dirVi....
 
Dell'associazione a delinquere: non ci vuole la laurea in legge per capire che - allo stato dell'arte - l'accusa è decisamente eccessiva (i giuristi laureati direbbero: esorbitante) rispetto agli elementi indiziari di cui l'accusa sembra disporre.    E non è difficile capire il perché: l'associazione a delinquere presuppone lo scopo del compimento di una pluralità indistinta di delitti, mentre qui - in ipotesi - il Joker e soci potrebbero tutt’al più aver "marmellato" o cercato di "marmellare" un paio di incontri e ci troveremmo nel ben diverso istituto del concorso di persone nel reato.
 
Però, c'è un però: l'associazione a delinquere - guarda guarda - è reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza degli autori.  Capito il gioco? Se le intercettazioni disposte nel procedimento-madre fossero dichiarate inutilizzabili, essendo il procedimento-figlio "diverso", una volta uscite dalla porta, rientrerebbero dalla finestra del titolo di reato per cui si procede.  Sotto questo profilo - a proposito: prometto che ci andrò piano con i giudizi, ma quando ci vuole ci vuole - è davvero difficile non essere d'accordo con chi parla di un uso ben disinvolto della procedura da parte dell'accusa...
 
Della perquisizione a Pino Pagliara: anche qui, non occorre la laurea per sapere che le perquisizioni di luoghi cose persone debbono essere autorizzate dal magistrato (art. 247 c.p.p.).  Fatto sta che i carabinieri che perquisiscono Pino Pagliara, trovandogli un bustone con tanti bei soldoni questa autorizzazione non ce l'hanno, nè possono agire motu proprio, non versandosi in un caso che consente la c.d. perquisizione di iniziativa (art. 352 c.p.p.).  Che si inventano, allora i nostri?
 
La soluzione c'è, ossia una bella perquisa alla ricerca di stupefacente, ossia una delle due eccezioni alla regola (l'altra è quella della perquisizione alla ricerca di armi ed esplosivi, utilizzata dalla polizia come mezzo per entrare alla scuola Diaz con i brillanti risultati che sono sotto gli occhi del mondo universo) che impone che il domicilio e/o le cose e/o le persone possono essere violati solo con decreto dell'autorità giudiziaria.
 
Fatto sta che - essendo la perquisa finalizzata alla ricerca di sola droga - gli agenti di polizia giudiziaria dovrebbero, quali caste fanciulle, disinteressarsi di qualsiasi altra cosa, rispetto alla cui ricerca non hanno titolo giuridico. Che accade allora, se ciò non accade ed i nostri - nondimeno - ricercano e sequestrano?   Anche qui, il Vostro Golo non può darVi una risposta certa, ma - dal basso della sua praticaccia - può dirVi:

- che, piaccia o non piaccia, le cose hanno sempre funzionato così;
 
- che chi abbia operato la perquisa al di fuori dei limiti di legge potrà esserne chiamato a rispondere disciplinarmente e penalmente (perquisizione arbitraria ed abuso d'ufficio);
 
- che, quanto agli esiti della perquisizione abusiva, soccorre il Latinuccio degli avvocati: male captum, bene receptum il che vuol dire che le cose, pur essendo state sequestrate abusivamente, legittimamente vengono trattenute e fanno prova, in quanto corpo di altro, diverso reato (mettete - si badi, è un esempio! - il frutto di una rapina al posto del bustone con i soldoni di Pino Pagliara e capirete il perché...).

Della facoltà di non rispondere: giochereste a carte (dalla cirulla al poker) con chi vi chiede di far vedere quel che avete in mano, tenendosi su le proprie carte?
 
Il Vs. aff. Golo no davvero, e credo neanche Voi; a quanto è dato capire, neppure il Joker e gli altri, presunti correi, che ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (il primo tra i diritti di chi sia sotto processo; anche qui soccorre il brocarduccio avvocatesco: nemo tenetur se detegere, ossia: nessuno è tenuto a scoprirsi da sé).
 
Voi dite che io ho truccato delle partite di calcio e che sono pure un associato a delinquere?? Ditelo pure e, se ci riuscite, cercate di provarlo.  Ma chiedere la mia collaborazione, nascondendomi pure gli indizi che avete e le idee che vi siete fatti è chiedere davvero troppo.
 
Come dar loro torto?  Prima la "scoperta" delle carte dell'accusa (art. 415-bis c.p.p.), poi - forse - l'interrogatorio.
 
Della competenza territoriale: per legge (art. 8 c.p.p.) la competenza per territorio è determinata dal luogo di consumazione del reato.  Dunque, Genova o Monza?
 
Se ci fosse davvero l'associazione a delinquere, nessuna questione,  Il presunto sodalizio sembra nascere ed  iniziare ad operare sotto la Lanterna.   Ma abbiamo detto che - se le prove sono quelle che emergono dalla stampa - la contestazione non ha gambe per camminare.
 
Se ci fosse solo la frode sportiva, allora occorre determinare dove è stato commesso il reato.  Il Vs. umile servo nella vigna del Grifone non ha voglia di farla troppo lunga con i tecnicismi e poi ha davvero troppo poco in mano per ragionare sulla cosa.  Dico solo che - per come è strutturata la norma (art. 1, L. 401/89) il fatto punibile è rappresentato dall'accordo inteso ad alterare l'esito della competizione sportiva e che la successiva dazione del denaro - se era il prezzo del reato e non la prima tranche del pagamento di Maldonado - non sembra rilevare.
 
Per oggi è tutto: alla prossima ed attenti a parlare troppo al telefono...
 
Vs. Golo

 







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